Codice di condotta

 

CODICE DI CONDOTTA

 PREMESSA

L’Associazione Professionale FONDAMENTI adotta la presente carta dei valori e il conseguente codice di condotta al fine di regolamentare i rapporti tra il facilitatore della PPI, gli interlocutori di riferimento e il suo agire professionale nei contesti di riferimento.

Il codice deontologico costituisce l’insieme delle norme e dei principi di condotta rispetto ai quali i soci di FONDAMENTI si riconoscono e si impegnano. Il rispetto del presente codice deontologico, nonché l’adesione inderogabile e l’impegno a osservare i valori e i principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l’accesso e il mantenimento della qualifica di socio FONDAMENTI.

In relazione alla professione di Facilitatore, il codice deontologico fa riferimento alla professione di Facilitatore della PPI così come definita da FONDAMENTI:

La PPI è una pratica continua il cui obiettivo è la creazione e il mantenimento di un preciso stato d’essere consapevole: presente e responsabile, centrato e aperto, a partire dal quale possono essere messe in campo specifiche capacità di osservazione e accoglienza, comprensione e condivisione, sia di chi facilita ed esercita questa disciplina come pratica professionale, sia delle persone che vengono supportate e facilitate in questa pratica.

La pratica diventa in quest’ottica diventa quindi il fondamento stesso dell’etica, intesa come scopo, riferimento, visione, tensione in divenire mantenuta da un lavoro continuo sulla fiducia, la condivisione, la responsabilità, l’ascolto e la riflessione, nel quale esplorare possibilità inedite e resistenze nascoste dei processi evolutivi, delle fasi di cambiamento e delle capacità di scelta.

 

PRINCIPI GENERALI

RESPONSABILITÀ E INTEGRITÀ

Il facilitatore si assume la responsabilità professionale del proprio operato ma anche i limiti, aiutando gli altri a scegliere autenticamente, con apertura, coerenza e trasparenza, l’impegno desiderato per utilizzare gli strumenti e le pratiche di questa disciplina, esplicitando il proprio ruolo e il metodo utilizzato, oltre che i principi e gli scopi della PPI.

Tali principi e scopi vengono rispettati da tutti gli associati, che ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro approccio personale e del loro stile professionale, considerando la propria persona un esempio dei principi e della pratica che fondano la PPI.

RISPETTO DELLA PERSONA

Il facilitatore si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona, la dignità della singola soggettività e della sua storia, delle sue esigenze e del suo libero arbitrio, e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza.

DIGNITÀ E DECORO PROFESSIONALE

Il comportamento del facilitatore della PPI è improntato a gentilezza, dignità e decoro professionale nell’atteggiamento, nel linguaggio e nell’espressione personale. Il facilitatore è consapevole di rappresentare la comunità dei facilitatori della PPI e ne tutela valori e principi.

 

COMPETENZA

Il facilitatore propone e accetta solo i programmi per i quali è in grado di garantire una realizzazione adeguata, in linea con gli standard delle metodologie di PPI riconosciuti e approvati da FONDAMENTI, costantemente collegati al singolo livello raggiunto dal facilitatore stesso.
Le competenze del Facilitatore sono costituite dall’iter formativo necessario per l’accesso al Registro nonché dal successivo e costante aggiornamento annuale e dalla supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni di FONDAMENTI.

Il facilitatore deve possedere inizialmente una competenza dimostrabile e adeguata alla gestione dei processi del cambiamento umano attraverso gli strumenti della PPI. Tale requisito si affianca alle competenze specifiche, che riguardano gli ambiti già consolidati dì specializzazione professionale.

 

CONOSCENZA DI SE’ ED EVOLUZIONE PERSONALE CONTINUA E PERMANENTE

La competenza del facilitatore si basa, oltre che sulla preparazione base e sulla preparazione specifica, sulla formazione continua e permanente. Il facilitatore, in quanto agente del paradigma e dell’approccio della PPI, forma innanzi tutto se stesso, si impegna al continuo lavoro di sé su di sé, mantenendo sistematicamente la vigilanza sui propri meccanismi difensivi e separativi, impegnandosi a superarli per facilitare sempre meglio le persone e i contesti nei quali si trova a sostenere obiettivi, progetti, relazioni e attività professionale.

 

RISERVATEZZA

Il facilitatore mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in ragione del suo ruolo e stato, riguardanti il committente, gli utenti, i formatori, l’organizzazione di formazione e qualunque soggetto che venga coinvolto nel rapporto professionale.

 

INDIPENDENZA E AUTONOMIA

Il facilitatore, nello svolgimento della sua attività, si trova in costante contatto con i committenti,che rappresentano l’organizzazione e conferiscono l’incarico, e gli utenti, che partecipano direttamente al programma di PPI.

Lo svolgimento degli interventi deve ispirarsi allo sviluppo della PPI di tutti gli attori coinvolti, ispirandosi allo sviluppo dello spirito di ascolto, confronto e condivisione nel vantaggio reciproco.

Il Facilitatore si impegna a rispettare e tutelare la libertà di scelta, l’autodeterminazione e l’emancipazione di ogni persona con cui entra in contatto nella gestione dell’intervento, nella profonda comprensione dei bisogni di tutti gli attori coinvolti.

Il facilitatore deve evitare qualsiasi forma di manipolazione o strumentalizzazione che avvantaggi una delle parti a svantaggio dell’altra, nonché ai propri fini.

 

CONCORRENZA LEALE
Il facilitatore promuove la propria attività presentando in modo corretto, accurato e onesto il proprio profilo professionale. Se riveste cariche pubbliche, non se ne avvale a scopo di indebito vantaggio personale.

CODICE DI CONDOTTA
DEI FACILITATORE FONDAMENTI

Art. 1

Tutti coloro che sono iscritti a FONDAMENTI si impegnano inderogabilmente al rispetto del presente Codice di Condotta.

Il Facilitatore della PPI è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova a operare e contemporaneamente al rispetto del presente codice.

Art. 2

La responsabilità deontologica è personale.
L’inosservanza del presente codice comporterà l’applicazione sanzionatoria come prevista all’art. 7 dello Statuto di FONDAMENTI e delle relative sanzioni disciplinari previste dal presente Codice Deontologico. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.
Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino al suo termine anche se l’iscritto a FONDAMENTI si cancella dall’Associazione.
Art. 3

Il comportamento del facilitatore della PPI è improntato a dignità e a decoro professionale. Egli è consapevole di rappresentare la comunità professionale della PPI e ne tutela i valori.
L’esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi di questa carta ed è fondato sulla libertà responsabile e sull’ autonomia.

Art. 4

Il Facilitatore opera nel rispetto delle proprie competenze e del proprio livello specifico di PPI, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline.

Il Facilitatore mantiene un livello adeguato di PADRONANZA PERSONALE CONTINUA e riceve supervisione costantemente, in relazione al proprio livello di accreditamento e ai propri ambiti di intervento così come previsto dal Regolamento Interno.

Il Facilitatore riconosce i limiti della propria competenza e del proprio agire, fornendo al cliente le informazioni circa il proprio ruolo e il livello metodologico di PPI raggiunto.

Il Facilitatore non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell’eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.
Il facilitatore, riconosce nel presente codice i cardini fondamentali per l’applicazione del metodo della PPI e, nella attività di facilitazione e/o di divulgazione, si impegna a portare a conoscenza dei terzi coinvolti nelle attività, i principi e i metodi utilizzati nonché la propria appartenenza alla comunità professionale della PPI.

Art. 5

Il Facilitatore si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, alla libertà di scelta e all’autonomia del proprio cliente.
Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all’ideologia, all’estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all’orientamento sessuale e alla disabilità.

L’accettazione dell’intervento deve essere preceduta da un’attenta analisi dei bisogni dell’organizzazione, rispondente alle reali esigenze del contesto e in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 6

Il facilitatore, ai fini di un corretto processo di motivazione basato su una scelta consapevole e per garantire la qualità e l’efficacia dell’intervento, chiede ai committenti di coinvolgere i partecipanti nelle scelte che li riguardano durante l’intero processo di cambiamento, ascoltandoli in via preliminare, in itinere e a conclusione delle azioni svolte.
Art. 7

Il Facilitatore è tenuto all’osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all’effettuazione della prestazione stessa, rispetto a tutte le informazioni di carattere riservato riguardanti il committente, gli utenti, i formatori, l’organizzazione di formazione e qualunque soggetto che entri nel rapporto professionale.
La morte del cliente non esime dall’osservanza del segreto professionale.
Il Facilitatore deve informare eventuali collaboratori dell’obbligo del segreto professionale su quanto appreso.
Analogamente, nella fase iniziale delle attività di gruppo, il Facilitatore impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Il Facilitatore è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all’esercizio dell’attività professionale.
Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il Facilitatore è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente, che comprende i contenuti dell’intervento e i partecipanti coinvolti.

In mancanza di consenso, il Facilitatore in ogni sua comunicazione, sia all’interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa.
Il Facilitatore, durante eventuali attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato.
Il Facilitatore garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca.

La rivelazione del segreto professionale da parte del Facilitatore è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell’Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Il Facilitatore metterà il cliente al corrente di tale obbligo.
In tale sede il Facilitatore riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale.
La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone.

 

Art. 8

Il facilitatore e l’organizzazione di formazione rispettano reciprocamente la proprietà materiale e intellettuale di FONDAMENTI rispetto a linguaggi, metodi, materiali didattici e metafore, strumenti, processi, schede, dispense ed esercitazioni, facendone riproduzioni solo se espressamente autorizzate da FONDAMENTI nel contesto dell’attività di supervisione.

Il facilitatore, nello svolgimento della sua attività, deve dichiarare di utilizzare le metodologie FONDAMENTI, documentando e riconoscendo i contributi utilizzati pubblicamente, citandone formalmente la fonte e rispettandone le proprietà intellettuali e materiali.

Art. 9

La formalizzazione della collaborazione del singolo facilitatore con un committente deve richiamare l’utilizzo della metodologia FONDAMENTI, specificando il proprio livello raggiunto.

Art. 10

Il Facilitatore della PPI, riconoscendo i limiti del proprio intervento professionale, qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello condotto con i metodi della PPI, è tenuto a indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.

Art. 11

Il Facilitatore evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale.
Il Facilitatore non deve svolgere la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale.
Art. 12

Il Facilitatore valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente e/o per la committenza, oppure se viene meno il rapporto di fiducia, fornendo tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.
Il Facilitatore può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa, come ad esempio un trasferimento o uno stato di malattia.
Art. 13

I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Art. 14

Il Facilitatore non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.
Il Facilitatore non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

Art. 15

Il presente codice entra in vigore trenta (30) giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile.
In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.

Il presente codice deontologico è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 19 Aprile 2017